La mediazione civile e commerciale, non ha solo vantaggi in termini di velocizzazione dei tempi per raggiungere un’accordo, o sotto il profilo del rapporto diretto che si viene a creare tra le parti per raggiungere una soluzione concordata.

Un’altro grande vantaggio di questo sistema alternativo di risoluzione delle controversie è quello che riguarda il contenimento dei costi e i vantaggi fiscali che, l’adozione di questo sistema comportano.

L’articolo 17 del decreto legislativo 28/2010 al comma 2 afferma che: “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”, inoltre, al comma 3:Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
All’articolo 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale si specificano le disposizioni in materia fiscale e di credito d’imposta. Il primo comma ci dice che “Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.”

In pratica le parti hanno diritto ad un credito di imposta per le spese di mediazione versate all’Organismo fino a € 500 in caso di conciliazione, ovvero di € 250 in caso di mancata conciliazione.

Nella sezione “Modulistica” trovi la tabella dei costi della mediazione, in base al valore della controversia.