[dropcap]La[/dropcap] mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione ha come obiettivo la ricerca di una risoluzione veloce ed economica per le parti in controversia e la riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale.

La mediazione può essere:

  • facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
  • demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
  • obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione (condizione di procedibilità).

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia relativa a:

  • diritti reali (es. distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • condominio