SPESE DI AVVIO e/o ADESIONE E SPESE DI PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

(Indennità in vigore per le domande di mediazione protocollate dal 15 novembre2023 – D.M. n. 150/2023)

Per l’avvio del procedimento di mediazione e lo svolgimento del primo incontro di mediazione, le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro (art. 28 D.M. n. 150/2023).
Sono obbligati al pagamento le parti istanti all’atto del deposito della domanda di mediazione e le parti chiamate all’atto di adesione al procedimento di mediazione. Le indennità di mediazione sotto riportate (spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro) sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo (art. 36 comma 1 lett. c) D.M. 150/2023)

 

 

 

 

SPESE ULTERIORI
Sono altresì dovute le spese vive come di seguito dettagliate:
• Spese per accesso Unep € 10,00
• Spese per la sottoscrizione del verbale di mediazione in modalità
telematica con firme illimitate e conservazione a norma € 12,00
• Spese rilascio copie verbali e/o documenti del fascicolo € 10,00
Quando la mediazione si conclude al primo incontro senza accordo, sono dovute esclusivamente le spese di avvio e le spese di I incontro oltre alle spese vive sostenute dalla Camera di Mediazione Nazionale.

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione così calcolate

In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo sono dovuti i seguenti importi

In caso di conciliazione agli incontri successivi al primo, sono dovuti gli importi indicati nella tabella che segue

Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. I costi degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente. Ai sensi dell’art 34 comma 3 del Dm 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell’art. 29 del D.M. nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.