Con la digitalizzazione della mediazione civile e commerciale attraverso la Riforma Cartabia, il tavolo negoziale si è spostato su Zoom, Teams, Webex o Google Meet. Questo ha abbattuto i costi, ma ha aperto il fianco a nuovi rischi:

  • Data Breach nelle Trattative: Un attacco hacker che sottragga i documenti di una mediazione può distruggere la strategia negoziale di una parte o rivelare segreti industriali.
  • Intercettazioni Digitali: Una sessione non protetta o un link di accesso condiviso con leggerezza trasforma una riunione privata in una piazza pubblica.

Non basta dunque che il Mediatore sia imparziale; oggi deve essere anche tecnicamente diligente così come deve esserlo l’organismo che rappresenta. La cybersecurity non è più un optional tecnico, ma un obbligo deontologico che si sviluppa su due direttrici:

  • Integrità del Verbale: L’uso della Firma Elettronica Qualificata (FEQ) non serve solo alla burocrazia, ma garantisce che il contenuto dell’accordo non venga alterato post-firma (integrità del dato).
  • Shadow IT in Mediazione: Il rischio maggiore deriva dall’uso di strumenti non autorizzati (es. inviare bozze d’accordo via WeTransfer gratuito o Dropbox personale) che non garantiscono la crittografia necessaria.

Sul tema della cybersecurity, è intervenuto anche Marino Longoni, direttore di Italia Oggi, puntando l’attenzione su quando l’utilizzo di Whattsapp abbia leso i confini della discrezionalità nei rapporti professionali. Nella sua analisi evidenzia che:

si spendono migliaia di euro in firewall impenetrabili e consulenze sulla cybersecurity, per poi permettere che l’intera strategia aziendale viaggi su un’app nata per scambiarsi i meme del calcetto.

Spostando poi l’attenzione sul fronte legale aggunge

Sul piano legale, la realtà è altrettanto complessa. Se da un lato la giurisprudenza ha ormai consolidato il valore probatorio dei messaggi, equiparando di fatto uno screenshot a un documento scritto, dall’altro ha eretto barriere a tutela della privacy dei lavoratori. Recenti sentenze hanno stabilito, per esempio, che lo sfogo di un dipendente contro il proprio superiore all’interno di un gruppo ristretto tra colleghi è protetto dal segreto della corrispondenza. Al contempo, la sicurezza informatica rimane un fronte aperto. Nel corso del 2026 abbiamo assistito a una recrudescenza di attacchi mirati: il malware non viaggia più solo via mail, ma si nasconde in script malevoli inviati in chat che permettono agli hacker di prendere il controllo dei dispositivi aziendali.

Se non si presta la dovuta diligenza in un contesto come quello della mediazione telematica, può dunque avvenire che in un clima di tensione tra le parti, un cyber-attacco possa essere usato come arma:

  • Account Takeover: Un hacker che prende il controllo dell’email di un avvocato può inviare una falsa proposta transattiva o coordinate bancarie errate per il pagamento dell’indennità, dirottando i fondi.
  • Phishing mirato: Mail che sembrano provenire dall’Organismo di Mediazione ma che contengono malware per spiare le mosse della controparte.

Dove possono quindi intervenire preventivamente gli organismi di mediazione e gli avvocati? Su tre fronti precisi quali:

  1. Piattaforme Professionali: Utilizzare solo software che offrano crittografia end-to-end e server situati nell’UE (compliance GDPR).
  2. Accessi Multi-Fattore (MFA): Proteggere gli account dell’Organismo con la doppia autenticazione per evitare furti di identità.
  3. Data Retention Selettiva: Al termine della mediazione, i documenti non necessari devono essere cancellati in modo sicuro, non lasciati “dimenticati” nei download del PC.

Conclusione

La mediazione vive di fiducia. Se le parti non si sentono sicure tecnicamente, non saranno mai libere di negoziare apertamente. Proteggere il perimetro digitale significa proteggere il diritto alla difesa e soprattutto facilitare la conciliazione.