Affinché la mediazione, obbligatoria o volontaria, quindi rispettivamente giudiziale o stragiudiziale, possa avere successo è indispensabile la collaborazione e l’orientamento di tutte le parti verso un unico obiettivo: costruire quell’equilibrio, tra ragioni personali ed oggettività tecniche, utile per giungere a un accordo soddisfacente che eviti loro lunghi e costosi processi.

Per quanto riguarda le oggettività tecniche, come ad esempio nel caso di contenziosi che riguardano materie come usucapione, condominio, locazione, sfratti, danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, contrattualistica, ereditarie, lavoro, assicurazioni, banche etc., comprese questioni grafologiche (=verifica dell’autenticità e/o della paternità della scrittura, della fideiussione, dell’assegno, etc.) un ausilio e contributo  spesso fondamentale è svolto dai consulenti tecnici.

I consulenti tecnici possono essere coinvolti, riguardo a questioni prettamente tecniche, da ciascuna delle parti che possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) e/o dal MEDIATORE stesso che può nominare un Consulente Tecnico di Mediazione (CTM).

Il Consulente Tecnico, sia questo di Parte o di Mediazione, assume in ogni modo un ruolo strategico per la buona riuscita della mediazione medesima.

Importante è che nel caso siano di parte, al pari del CTM, operino tanto per rendere oggettivo ogni vantaggio e ragione tecnica per ciascuna delle parti quanto,  con la stessa  meticolosità, siano capaci di evidenziare i limiti, i dubbi tecnici, le zone di ombra e gli elementi di opinabilità. 

Tale atteggiamento aiuta concretamente le parti a entrare in Mediazione, sedersi e procedere  “al tavolo della trattativa” non più accecati dagli squilibri delle ragioni personali ma consapevoli delle oggettività tecniche, quindi liberi di tendere a raggiungere quel punto di equilibrio su cui si basa il successo della mediazione.

Ricorrere a Consulenti Tecnici di Parte e/o Consulenti Tecnici di Mediazione aggrava, apparentemente, le parti di ulteriori costi nel corso della mediazione: in realtà si tratta di costi che, a fronte del contributo offerto per il successo della mediazione tramite il raggiungimento dell’accordo, assumono un valore aggiunto di gran lunga superiore ai costi sostenendi.

Nel procedimento di mediazione, sia esso giudiziale o stragiudiziale, l’accordo al quale le parti pervengono, ha gli stessi effetti di una sentenza. Affinchè il verbale di mediazione stragiudiziale venga considerato titolo esecutivo e consenta l’esecuzione forzata è sufficiente che vi sia la firma degli avvocati delle parti, in tal caso non è quindi necessaria l’omologa del Giudice che attesti la conformità alle norme imperative e di ordine pubblico.