Tre cose sono certe, si dice: la morte, le tasse e la lentezza pachidermica della giustizia Italiana.
Non bastasse, la pandemia del Covid-19 ne ha rallentato ulteriormente l’iter. Più che di gradi di
giudizio si parla di gironi danteschi, aggiungiamo tutte le misure precauzionali stabilite dal decreto
legge Cura Italia (18/2020) e avremo la costante che caratterizza le udienze civili: il rinvio.
Non contenti, in una fase in cui in molte realtà produttive hanno riconsiderato il tradizionale periodo
feriale, i tribunali italiani hanno sospeso l’attività per il periodo agostano.
In tutto questo ci si poteva aspettare che la macchina giudiziaria ripartisse più forte che mai in
SETTEMBRE?
Anziché dare risposte avventate onde evitare di voler fare i facili profeti della discordia (anche se
sarebbe più corretto dire profeti del realismo), proponiamo una soluzione rapida, non del tutto
indolore, ma sicuramente efficace e, soprattutto economica: la Mediazione Civile e
Commerciale.
La Mediazione è in vigore in Italia dal 2010 ed è un sistema alternativo per la risoluzione delle
controversie tra privati.
È un metodo efficace in cui le parti possono trovarsi, ragionare assieme e, sempre assieme,
trovare un accordo soddisfacente per entrambe, senza dover aspettare tempi biblici (armandosi
della pazienza di Giobbe) e, soprattutto, senza spendere fiumi di quattrini.
Il tutto con il supporto del proprio legale di fiducia, il quale, lasciato finalmente in un angolo il motto
“causa che pende causa che rende” e, noi tutti, consapevoli che in media, l’onorario per la
mediazione è inferiore di circa la metà rispetto a quello previsto dai parametri ministeriali per
l’attività di giudizio, potrà approfittare di questo nuovo filone dorato, fatto di soluzioni semplici e
ragionate e dai costi contenuti, ottenendo indubbi vantaggi per sé e per il cliente.
Ma la mediazione richiede la presenza delle parti come un normale processo? E con le
misure anti Covid come si fa?
In effetti la mediazione si svolgerebbe, al pari di un giudizio ordinario, alla presenza della figura
super partes del MEDIATORE; tuttavia, fin dalla sua introduzione, la mediazione ha previsto lo
svolgimento in modalità telematica; la quale, con le procedure di prevenzione anti contagio, è stata
incentivata nel decreto Cura Italia grazie all’introduzione nell’articolo 83, del comma 20-bis che
contiene tre norme che alleggeriscono i vincoli informatici per gli incontri di mediazione a distanza,
senza pregiudizio per l’efficienza della procedura e per la tutela della riservatezza e dei dati
personali: in pratica è sufficiente il consenso preventivo delle parti coinvolte nel procedimento.
Il ministero della Giustizia ha precisato che fino al 31 luglio 2020 tutti gli ORGANISMI di
MEDIAZIONE «potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di
videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura».
Poi, con disposizioni strutturali, si prevede che anche dopo il 31 luglio 2020 gli incontri di
mediazione potranno essere svolti «con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica mediante sistemi di videoconferenza». Oggi più che mai, viste le
continue disposizioni legate al Covid-19 diventa importante valutare questa possibilità.
Gli ORGANISMI, quindi, possono avvalersi dei comuni sistemi di videoconferenza purché vi sia
l’espresso consenso delle parti, che diviene stabilmente l’unico presupposto necessario per
l’attivazione della modalità di incontro a distanza.
Un dettaglio non piccolo è quello relativo alla firma digitale, fondamentale quando le procedure
avvengono in maniera telematica. “L’avvocato” recita il testo “che sottoscrive con firma digitale,
può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in
calce al verbale e all’accordo di conciliazione». Inoltre, la norma prevede che il verbale della
mediazione, svoltasi in videoconferenza, sia «sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti
con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo» di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
28/2010.
La diffusione della modalità telematica può facilitare l’effettività della mediazione. Quindi le parti
potranno valutare se optare per la telematica. Non solo. Nell’ambito della contrattualistica, ad
esempio, sin dalla stesura del contratto tra le parti è caldamente suggerito prevedere la clausola di
mediazione.
Mentre, qualora la mediazione sia obbligatoria, anche i Giudici, nel disporre la mediazione,
potranno sollecitare le Parti e gli Avvocati a utilizzare sistemi di comunicazione a distanza, a tutela
della salute dei partecipanti e senza pregiudizio alcuno per la procedura.

In tutto questo la Camera di Mediazione Nazionale di Modena è operativa!
Mette a disposizione il selezionato Team di Mediatori pronto a guidare persone, imprese, avvocati
e ogni figura professionale, in questo innovativo sistema di risoluzione delle controversie.
In un momento storico in cui la certezza del diritto (quindi il diritto stesso ad avere un veloce e
giusto processo) sta venendo meno, vi incitiamo a non desistere. ANDIAMO, anzi venite TUTTI A
MEDIARE! Noi non ci fermiamo, perché il supporto telematico è la nostra punta di diamante.