Come ogni settimana presentiamo le le principali novità giuridiche e giurisprudenziali in tema di mediazione e ADR. Di seguito le principali sentenze di merito in tema di mediazione raccolte da Il Sole 24 Ore.

Mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e conseguenze in caso di mancato esperimento del tentativo.

Uniformandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione afferma che, ove il creditore opposto, sul quale ricade il relativo onere, ometta di partecipare al procedimento di mediazione avviato dal debitore opponente su invito del giudice nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione è quella dell’improcedibilità con revoca del provvedimento monitorio.

In tema di mediazione obbligatoria, qualora il giudice, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia assegnato alle parti il termine di quindici giorni per instaurare il procedimento, ed il creditore opposto, sul quale grava il relativo onere, non solo non si sia attivato per promuovere il medesimo, ma neppure abbia partecipato a quello introdotto dall’opponente, la domanda monitoria azionata deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell’opposto medesimo al pagamento delle spese processuali in favore di controparte. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
• Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 1° febbraio 2021, n. 447 – Giudice Giusta

Mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità e conseguenze in caso di mancato esperimento del tentativo

Nella pronuncia si afferma che, in caso di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l’ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l’invito alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di giorni quindici dal provvedimento suddetto determina l’improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto.

In tema di mediazione obbligatoria, in forza del dettato normativo di cui al Dlgs n. 28 del 2010, la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l’ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l’invito alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di giorni quindici dal provvedimento suddetto determina l’improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, il giudice adito, ha dichiarato improcedibile la domanda attrice di risoluzione del contratto, consequenziale, alla domanda di convalida dello intimato sfratto, per difetto di prova del disposto obbligatorio procedimento di mediazione conciliativa).
• Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 10 marzo 2021, n. 1008 – Giudice Zagarella

Mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione delle delibere condominiali e presentazione dell’istanza da parte del solo comproprietario dell’unità immobiliare

La decisione specifica che, in sede di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell’assemblea di condominio, l’istanza di mediazione presentata da uno dei due comproprietari dell’unità immobiliare è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell’assemblea di condominio, l’istanza di mediazione presentata da uno dei due comproprietari dell’unità immobiliare è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Infatti, nel caso di unità immobiliari in comunione, solo uno dei comproprietari può partecipare all’assemblea, quale rappresentante della comunione, e pertanto si ritiene sufficiente che uno dei comproprietari proceda all’avvio della procedura di mediazione; inoltre, solo il comproprietario delegante, in applicazione delle regole sul mandato, può lamentare i vizi della delega (Nel caso di specie, il giudice adito, nell’accogliere la domanda di annullamento dei deliberati assembleari, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto a motivo del deposito della domanda mediazione da parte del procuratore di uno dei due soggetti proprietari dell’appartamento priva di alcuna specificazione in merito alla procura generale rilasciata da uno dei comproprietari all’altro). Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87 – Giudice Modolo

Mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, oggetto dell’istanza di mediazione e condizione di procedibilità.

La pronuncia precisa che, in sede di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell’assemblea di condominio, la mancata specifica indicazione di tutti i motivi di impugnazione non inficia la validità dell’istanza di mediazione se l’oggetto delle pretese attoree, come espressamente indicato nell’istanza medesima, risulti comunque chiaro.

In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell’assemblea di condominio, la mancata specifica indicazione di tutti i motivi di impugnazione non inficia la validità dell’istanza di mediazione se l’oggetto delle pretese attoree, come espressamente indicato nell’istanza medesima, risulti comunque chiaro (Nel caso di specie, “…impugnazione della delibera del … in relazione alla contabilizzazione del calore e alle valvole termostatiche e deliberazioni conseguenti…” per ciò che concerne l’assemblea straordinaria…” e “…impugnazione rendiconto consuntivo …. e preventivo …. per l’assemblea straordinaria; inoltre, osserva il giudice adito, considerato che per entrambe le richieste di mediazione il Condominio convenuto aveva aderito, presentandosi all’incontro fissato dall’organismo di mediazione e dando avvio con la controparte alla procedura di mediazione, quest’ultima doveva ritenersi effettivamente svolta, con l’effettiva consapevole partecipazione delle parti, e la condizione di procedibilità pertanto, parimenti compiutamente avverata).
• Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87 – Giudice Modolo

FONTE: Norme & Tributi Plus, Il Sole 24 Ore