A fronte della indiscutibile convenienza dell’istituto per le parti e per le imprese si ritiene che la mediazione, invece, non convenga agli Avvocati.

Ma è davvero così?
La mediazione conviene all’Avvocato per diverse ragioni.

Economicamente vantaggiosa

Qualcuno potrebbe obiettare utilizzando lo stantio brocardo, secondo cui “causa che pende, causa che rende”.

In realtà dal 2014 – dopo l’abolizione delle tariffe forensi e l’introduzione dei parametri – una causa che dura poco rende di più rispetto ad una causa che si prolunga nel tempo, in quanto il compenso dovuto all’Avvocato per ciascuna fase processuale prescinde completamente dal tempo occorrente per portarla a compimento.

Alla luce di quanto accennato sarebbe più corretto sostenere che una causa che pende non rende nulla di più di un procedimento che si conclude rapidamente.
In questo senso la mediazione costituisce una scelta economicamente strategica per l’Avvocato! L’impegno e il tempo richiesti all’Avvocato, in mediazione, sono infinitamente più ridotti rispetto a quelli da profondere per la causa.
Per guadagnare il compenso in mediazione, l’Avvocato deve svolgere semplicemente il colloquio con il cliente, compilare on line il modulo della domanda di mediazione o l’adesione alla stessa e partecipare a uno o due incontri. Per converso, la mole di attività per l’Avvocato in causa non giustifica affatto un guadagno superiore solo di un terzo rispetto a quello previsto per la mediazione.
Ma vi è di più… In mediazione l’Avvocato viene subito ricompensato per il lavoro svolto. Il saldo della parcella avviene solitamente alla fine della procedura di mediazione (massimo dopo 3 mesi) e senza contestazione alcuna. Diversamente il compenso dovuto all’Avvocato in causa non viene riconosciuto prima del termine della causa stessa, ossia non prima di 3-5 anni.
Inoltre il pagamento del compenso all’Avvocato può essere maggiorato qualora le parti raggiungano un accordo.
***Il compenso può essere liberamente contrattualizzato. Qualora il cliente e l’Avvocato non lo facciano , il compenso del professionista in mediazione è regolamentato dalla Tabella di assistenza stragiudiziale (n. 25) del DM. 55/2014.

Pubblicità a costo zero e fidelizzazione dei clienti.

Si tenga anche in considerazione il grado di soddisfazione del cliente al termine della procedura stragiudiziale. In mediazione il cliente si sente maggiormente supportato e aiutato nell’affrontare la sua situazione problematica perché si lavora sul fronte emotivo-relazionale, oltre che su quello legale.
Una buona assistenza della parte in mediazione porta alla fidelizzazione del cliente, oltre che una buona pubblicità allo studio a costo zero. Un cliente soddisfatto non solo torna sempre dal proprio Avvocato, ma produce anche un effetto volano di propagazione presso amici, parenti e conoscenti.
In giudizio, invece, accade spesso che il cliente rimanga deluso per via di una causa persa o vinta dopo un lunghissimo periodo e/o senza aver ottenuto ciò che realmente desiderava.

No responsabilità professionale.

In passato la responsabilità dell’Avvocato era limitata ai casi di mancato rispetto dei termini e delle scadenze processuali o all’omissione di attività doverose. Oggi non è più così: i casi di giudizi per responsabilità professionale sono aumentati vertiginosamente all’aumentare degli obblighi a carico del professionista. Si pensi agli obblighi informativi nei confronti del proprio cliente (“consenso informato legale”), agli obblighi informativi circa le scelte processuali e alla responsabilità per mancata dissuasione in caso di giudizi apparentemente poco fondati.
In mediazione, invece, l’unico obbligo – fonte di responsabilità per l’Avvocato – è quello che si rinviene dall’art. 12 del D. Lgs n. 28/2010 che prevede in sede di accordo “l’attestazione e certificazione della conformità dell’accordo alle norme imperative e dell’ordine pubblico”.

No lamentele.

L’accordo raggiunto dalle parti in mediazione è un atto voluto dalle stesse nei termini da loro graditi. Ne consegue che nessuna lamentela viene mossa dalle stesse in ordine ai costi, ai tempi e agli esiti della procedura di mediazione.
Nel setting di mediazione le parti si rendono effettivamente conto di essere le vere protagoniste del procedimento e, quindi, difficilmente potranno lamentarsi di loro stesse…!

Più comoda.

La procedura di mediazione è, inoltre, più comoda per l’Avvocato rispetto a qualsiasi procedimento che si celebra negli uffici giudiziari. Gli incontri si tengono in giorni ed orari concordati e fissati tenendo conto dell’agenda lavorativa degli Avvocati, senza attese.
Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 si è dato, poi, grande impulso alla mediazione telematica che ad oggi continua ad essere utilizzata, con successo, da tutti gli Organismi di Mediazione.
Dall’inizio del periodo di lockdown, la sede della Camera di Mediazione Nazionale di Modena ha sempre garantito lo svolgimento delle procedure di mediazione tramite videoconferenza, seguendo le regole emanate dal Governo in relazione all’emergenza sanitaria.
In tal senso il ricorso all’istituto della mediazione ha rivestito un ruolo fondamentale per il contenimento dell’epidemia e per un accesso rapido alla Giustizia.
Meno alea sull’esito della controversia.
Il cliente che si rivolge all’Avvocato chiede sempre di conoscere la percentuale di successo rispetto alla causa da instaurare. Un avvocato prudente sa che deve prospettare la situazione in modo realistico. Rassicurare il proprio cliente, però, a volte non basta perché quest’ultimo vorrebbe avere la sicurezza di vincere.
La procedura di mediazione elimina completamente l’alea del giudizio, donando, invece, empowerment alle parti.
Esistono, inoltre, tipologie diverse di controversie nelle quali è difficile ipotizzare di poter dare soddisfazione al proprio cliente; si pensi alle cause familiari, parentali, fra eredi, in cui l’elemento umano è predominante. Per questa tipologia di controversie gli elementi non giuridici sono più importanti di quelli strettamente legali, per questo motivo è preferibile accedere ad un percorso di mediazione alla presenza di un professionista del conflitto che possa aiutare le parti a comunicare meglio. Per questa tipologia di controversie, la mediazione rappresenta un’alternativa di successo perché l’eventuale accordo, essendo voluto dalle parti e mai subito all’esito della decisione di un terzo, avrà maggiori probabilità di essere ottemperato spontaneamente senza necessità di esecuzione forzosa alcuna.