Qualsiasi realtà che si occupi di recupero crediti per Società Finanziarie ed Istituti Bancari nella “fase giudiziale del recupero” si potrebbe trovare obbligata a promuovere una procedura di mediazione pena la revoca del decreto ingiuntivo; la questione, pertanto, non è se attivare la procedura… ma a quale Organismo di Mediazione rivolgersi. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria (come quelle relative ai contratti bancari/finanziari/assicurativi), una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Tuttavia lo strumento della Mediazione Civile e Commerciale è utilizzabile anche nella fase che precede la domanda giudiziale; ed è per questo che la Camera di Mediazione Nazionale propone l’adozione (anche parziale) di un nuovo modello aziendale di recupero-crediti, come descritto nelle slides.

In tutte le sedi territoriali, anche quella di Modena, è da oggi possibile intavolare una procedura di mediazione per il recupero crediti. I professionisti della nostra sede sono a vostra disposizione.