Riprendiamo e pubblichiamo un articolo di Marco Marinaro uscito su Il Sole 24 Ore lo scorso 23 gennaio in merito a quanto accadrà già a partire dal 28 febbraio prossimo in materia di mediazione civile e commerciale, in seguito alla riforma del processo civile.

 

Parte il primo step della riforma della mediazione civile e commerciale. Già da martedì 28 febbraio saranno inserite alcune delle novità del decreto legislativo 149/2022 (che ha riscritto il Dlgs 28/2010), per cui in origine era stata prevista l’applicazione dal 30 giugno. E opererà già per i procedimenti in corso al 28 febbraio il limite alla responsabilità per i funzionari pubblici che partecipano alla mediazione. Sono gli effetti delle modifiche al Dlgs 149/2022 introdotte dalla legge di Bilancio (197/2022).

Organismi di mediazione ed enti di formazione devono considerare anche le scadenze del 30 aprile e del 30 giugno per iscriversi a registro ed elenco e adeguare i requisiti.

L’anticipo

L’originaria ampia vacatio legis della riforma era stata fissata per consentire agli operatori di adeguarsi, ma anche e soprattutto per permettere al ministero della Giustizia di rivedere il decreto ministeriale attuativo (Dm 180/2010). In effetti l’entrata in vigore resta al 30 giugno (in base al nuovo articolo 41, comma 1, del Dlgs 149/2022) per la parte più corposa della riforma che include, tra l’altro, l’ampliamento delle materie sottoposte all’obbligatorietà, il patrocinio a spese dello Stato e gli incentivi fiscali. Tutte novità ancorate alla preventiva revisione del Dm 180/2010: il ministero della Giustizia emanerà il nuovo Dm proprio entro il 30 giugno.

Si applicheranno invece già dal 28 febbraio (in base al nuovo articolo 35, comma 1, del Dlgs 149/2022, che regola la generale entrata in vigore della riforma) gli articoli 8-bis (mediazione telematica), 11-bis (accordo di conciliazione sottoscritto dalle Pa) e 12-bis (conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione). Quest’ultima norma disciplina le sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura, prevedendo tra l’altro che, per pubbliche amministrazioni o soggetti vigilati, il giudice deve inviare il provvedimento con cui condanna l’ente a pagare una somma pari al doppio del contributo unificato rispettivamente al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e all’autorità di vigilanza. Peraltro, con l’entrata in vigore del nuovo articolo 12-bis dovrà ritenersi abrogata (perché superata) la disposizione simile dell’articolo 8, comma 4-bis. Entreranno in vigore anticipatamente anche le modifiche agli articoli 2, 3, 4 (tranne la modifica al comma 3), 9, 11, 12, 13, 14 e 15 (come affermato anche dall’ufficio studi del Consiglio nazionale forense e nel dossier alla legge di bilancio del servizio studi di Camera e Senato).

 

le tappe della riforma della mediazione (fonte: Il Sole 24 Ore)

Le altre norme transitorie

La legge di Bilancio (con il nuovo comma 3-bis dell’articolo 41 del Dlgs 149/2022) ha modificato anche la decorrenza dell’articolo 8 del Dlgs 149/2022 che, modificando la legge 20/1994, limita la responsabilità contabile dei funzionari pubblici per gli accordi di conciliazione viziati da dolo o colpa grave. Questa novità si applicherà anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023.

Non mutano le scadenze fissate per gli organismi di mediazione e per gli enti di formazione iscritti ai relativi registro ed elenco: entro il 30 aprile devono fare domanda per mantenere l’iscrizione ed entro il 30 giugno devono adeguarsi ai nuovi requisiti.

Infine, resta un problema di mancato coordinamento per le liti in materia condominiale (si veda Il Sole 24 Ore del 5 gennaio). L’attuale disciplina (articolo 71-quater disposizioni attuative Codice civile) viene in larga parte abrogata dal 28 febbraio. Ma le nuove norme (articolo 5-ter del decreto legislativo 28/2010) si applicheranno solo dopo il 30 giugno. Si apre quindi un vuoto normativo da colmare, perché crea problemi interpretativi che rischiano di portare al blocco delle mediazioni per le liti condominiali dal 28 febbraio al 30 giugno.