Articolo di Serena Belluardo pubblicato su Altalex il 21 marzo 2023

Parto col chiarire che il titolo di questo articolo è solo “provocatorio”: la mediazione civile e commerciale “è” ed “è sempre stata” una cosa seria, ma forse non tutti lo sanno o l’hanno capito!

Per renderlo chiaro e definitivo è stato necessario cristallizzarlo con un intervento legislativo che ha eliminato vari dubbi interpretativi del D.Lgs. n. 28/2010 e modificato quelle parti che lasciavano spazio ad interventi od omissioni personalizzate e individualiste.

Come tutti gli addetti ai lavori sanno, il D.Lgs. n. 149/2022 in attuazione della Legge Delega n. 206/2021 (“Riforma Cartabia”) ha, tra le altre cose, modificato la normativa sulla mediazione e le “novità” entreranno in vigore dal 30 giugno 2023. Anzi, dopo questa prima decisione, si è fatto un passo indietro e, per alcune parti modificate, basterà aspettare il 28 febbraio 2023.

Non voglio qui analizzare e spiegare dettagliatamente come è stato cambiato il D.Lgs. n. 28/2010 alla luce della riforma, perché ci sono altre sedi e altri eccellenti colleghi che già ne hanno scritto o ne scriveranno, ma mi premeva sottolineare una cosa: “la mediazione diventa una cosa seria”!

Mi rivolgo a Voi, colleghi avvocati furbetti, magistrati, banche, aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, Assicurazioni, leggete e studiate bene il nuovo testo del D.Lgs. n. 28/2010 perché adesso non si scherza più.

Dai primi di luglio non si potrà più venire al primo incontro solo per incontrare il collega avvocato, non entrare in mediazione e mettersi d’accordo appena usciti dalla sede dell’organismo; non si potrà più fare finta di niente in udienza e non riconoscere le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità andando avanti con il processo; non si potrà più mandare un avvocato in rappresentanza per dire che le posizioni sono troppo lontane; non si potrà più inviare una PEC dicendo che il caso è sotto istruttoria della Commissione interna o questa ha già valutato che non ci sono responsabilità per l’ente per cui non si aderirà alla mediazione; non si potrà più rispondere alla convocazione semplicemente dicendo che non ci sono presupporti per un accordo o addirittura ignorare la convocazione e non presentarsi all’incontro.

Mi correggo, si potrà continuare a fare, ma finalmente le conseguenze non saranno solo fittizie ed eventuali, ma saranno serie e onerose.

Allora, colleghi avvocati, leggete il nuovo comma 6, dell’art. 8 dove vi si chiede di “cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie” altrimenti il mediatore vi potrà denunciare al Consiglio dell’Ordine; egregi magistrati, leggete il nuovo art. 5-quinqies che prevede una specifica formazione e aggiornamento in materia di mediazione (evidentemente prima non tutti ce l’avevano!), una valutazione sul vostro impegno, capacità e laboriosità, nonché una rilevazione statistica delle ordinanze che demanderete in mediazione; banche, aziende sanitarie, assicurazioni, dalla vostra mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice oltre a desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, con successiva comunicazione del provvedimento all’autorità di vigilanza competente (art.12-bis); in ultimo P.A., molta attenzione è stata dedicata a te, con un articolo ad hoc che entrerà in vigore dal 28 febbraio 2023 (art.11-bis) che limita la responsabilità solo per dolo o colpa grave e il già richiamato art. 12-bis che ti applica lo stesso trattamento della sanzione e della comunicazione alla Corte dei conti.

Sembrano piccolezze, ma non lo sono. Ci si poteva spingere oltre, ma questo, il gruppo di lavoro di esperti in mediazione è riuscito ad ottenere dal nostro legislatore e, per ora, ci accontentiamo!

Ci viene in aiuto anche la definitiva scomparsa del “primo incontro” e della fatidica domanda: “volete entrare in mediazione?”

Le parti, che finalmente si è chiarito che devono presentarsi personalmente, salvo “gravi motivi” che giustificano la delega a soggetti comunque a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della lite (art. 8, comma 4), già al primo incontro dovranno pagare, oltre alle spese di avvio e alle spese vive documentate, una parte delle spese di mediazione. Quanto? Ancora non ci è dato saperlo, ma si parla di una sorta di “gettone” come acconto delle eventuali spese totali che si calcoleranno in base agli scaglioni del valore della controversia, solo e se, si raggiungerà l’accordo. Chiaro per tutti? Non, se si entrerà in mediazione (si è già in mediazione), ma se si raggiungerà l’accordo. Il primo incontro sarà comunque retribuito con questo gettone (circa 100 euro). La mediazione si deve svolgere concretamente, deve essere effettiva per assolvere la condizione di procedibilità, si deve entrare nel merito e cercare insieme una soluzione.

Quindi, ormai che si deve comunque pagare, tanto vale accordarsi, no?

Tranquilli tutti però! La nuova novella prevede tante belle agevolazioni fiscali e aiuti ai meno abbienti: esenzione dell’imposta di registro fino a 100.000 euro, crediti d’imposta “reali” per le parti fino a 600 euro e per il contributo unificato eventualmente versato, crediti d’imposta per gli organismi in caso di patrocinio a spese dello Stato, e ben un intero Capo con dieci articoli (Artt.15-bis/15- undeces) per disciplinare in maniera chiara e completa proprio i casi di patrocinio gratuito.

Questi brevemente sono gli incentivi ed i deterrenti che sono stati aggiunti nella normativa sulla mediazione al fine di renderla efficace ed efficiente, come lo era già nell’intento iniziale, ma che per opera di avversari di ogni genere e grado, si è cercato di infangare, di sminuire, di svalutare.

In questi vent’anni di applicazione dell’istituto, Noi mediatori professionisti, formati, seri, capaci e testardi abbiamo cercato di diffondere e divulgare in tutti i modi i benefici ed i vantaggi della mediazione con le parole e con i fatti. Ed è proprio dall’analisi dei fatti, delle verifiche e delle statistiche che è nata l’esigenza dell’intervento normativo. La pratica non è bastata, l’essere riusciti a convertire alla mediazione moltissimi avvocati prima contrari, non è bastato, aver chiuso quasi il 50% degli accordi e deflazionato il carico giudiziario non è bastato per illuminare chi ancora è chiuso nella sua mentalità combattiva e avversariale.

Si attendono ancora i decreti attuativi che chiariranno meglio la procedura e le indennità, ma soprattutto come dovranno adeguarsi organismi di mediazione e enti di formazione a questo nuovo sistema.

Ma ormai è chiaro: adesso basta! Non si scherza più. La mediazione diventa una “cosa seria”!