Le fonti di questo articolo sono di Italia Oggi e Altalex

Per le parti della mediazione civile via libera ai crediti d’imposta fino a 2.400 euro annui per le persone fisiche e a 24 mila per quelle giuridiche. Chi ha partecipato al percorso di Adr, alternative dispute resolution, deve presentare entro il 31 marzo la domanda per i procedimenti conclusi fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025 con un’unica istanza annuale sulla piattaforma ministeriale: il tutto per ottenere i bonus fiscali sulle parcelle pagate agli avvocati, le indennità riconosciute all’organismo di mediazione e il contributo unificato versato per la causa: l’amministrazione della Giustizia comunica entro il 30 aprile l’importo del credito spettante, che il contribuente può soltanto portare in compensazione col modello F24 (non c’è diritto al rimborso).

Gli avvocati devono fornire i dati ai clienti. Così le istruzioni operative pubblicate dal Coordinamento della conciliazione forense.

Che cosa: oggetto della domanda

Il Coordinamento della Conciliazione Forense ricorda innanzitutto che, in via generale, il credito di imposta per le parti riguarda:

  • l’indennità pagata all’Organismo di mediazione fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta alla metà in caso di mancato accordo);
  • la parcella pagata all’avvocato fino a € 600,00 in caso di accordo (ridotta alla metà in caso di mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali e se trattasi di mediazione obbligatoria o delegata [oggi – mi si permetta di precisare – mediazione demandata, secondo la terminologia usata dal legislatore];
  • il contributo unificato corrisposto per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo fino alla concorrenza dell’importo versato entro € 518,00.

Il credito d’imposta è cumulabile fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche (caso di più procedure svolte nel medesimo anno).

Come: modalità di presentazione della domanda

Quanto alla modalità di presentazione della domanda, il documento del Coordinamento della Conciliazione Forense illustra che la domanda va presentata esclusivamente a mezzo della piattaforma digitale messa all’uopo a disposizione dal ministero della Giustizia (https://lsg.giustizia.it/).

Ciò a pena di inammissibilità.

L’eccesso alla detta piattaforma ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento di crediti di imposta avviene tramite identità digitale (es. SPID).

L’utente, all’interno del Portale ministeriale online, deve usare l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ (“Liquidazione spese di giustizia, istante Pinto, imputati assolti e credito d’imposta per proc. Stragiudiziali”).

Va poi scelta la tipologia di procedura di mediazione oggetto della domanda ovvero, per quanto d’interesse:

  • mediazione ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n.28/2010 (c.d. mediazione facoltativa);
  • mediazione obbligatoria, nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria);
  • mediazione nel caso previsto dall’art. 5-quater del D.lgs. n. 28/2010 (c.d. mediazione demandata).

Vanno altresì forniti vari dati, tra cui:

  • quelli relativi alla specifica procedura per cui si richiede l’accesso al beneficio, tra cui gli estremi identificativi dell’Organismo di mediazione (iscritto nell’apposito Registro del Ministero della giustizia), nonché se all’esito della mediazione è stato o meno raggiunto l’accordo conciliativo;
  • di riconoscimento del credito di imposta, tra cui gli estremi della fattura e del pagamento effettuato.

Quando: termini entro cui presentare la domanda

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione (quindi, per i procedimenti di mediazione conclusi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025, il termine per presentare la domanda è il 31 marzo 2026).

Riconoscimento del credito d’imposta

Entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, il Ministero, effettuate le verifiche sulla domanda, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta spettante.

Si precisa al riguardo che il credito d’imposta (eventualmente) riconosciuto:

  • è utilizzabile in compensazione (a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, tramite modello F24);
  • ·non dà diritto al pagamento del credito tramite rimborso.

Il documento in commento segnala, da ultimo, che per approfondimenti è possibile consultare il manuale utente “Istanza credito d’imposta” (nella versione 1.2), realizzato dal Ministero della giustizia (Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).